Termini e condizioni generali

Condizioni generali di vendita e consegna di Maschinen-Wagner Werkzeugmaschinen GmbH

(Stato: settembre 2018)

§ 1 Ambito di applicazione, forma
(1)    Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) si applicano a tutti i nostri rapporti commerciali con i nostri clienti (“Acquirente”). Le CGV si applicano solo se l'Acquirente è un imprenditore (Sezione 14 del Codice Civile tedesco (BGB)), una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico.
(2)    Le CGV si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o consegna di beni mobili (“Merce”), indipendentemente dal fatto che la Merce sia prodotta da noi stessi o acquistata da fornitori (artt. 433, 651 BGB). Se non diversamente concordato, le CGV si applicano nella versione valida al momento dell'ordine dell'Acquirente o comunque nell'ultima versione comunicata all'Acquirente in forma testuale.
L'ultima versione comunicata all'Acquirente in forma testuale varrà anche come accordo quadro per contratti futuri analoghi, senza che si debba fare nuovamente riferimento ad essi in ogni singolo caso.
(3)    Si applicano esclusivamente le nostre CGV. Condizioni generali di contratto divergenti, contrastanti o aggiuntive dell'acquirente diventano parte integrante del contratto solo se e nella misura in cui noi abbiamo espressamente acconsentito alla loro validità. Questo requisito di consenso si applica in ogni caso, ad esempio anche se effettuiamo la consegna all'Acquirente senza alcuna riserva a conoscenza delle Condizioni Generali dell'Acquirente.

(4)    Gli accordi individuali stipulati con l'Acquirente in singoli casi (compresi gli accordi collaterali, le integrazioni e le modifiche) avranno in ogni caso la precedenza sulle presenti CGV. Salvo prova contraria, un contratto scritto o una nostra conferma scritta faranno fede per il contenuto di tali accordi.
(5)    Le dichiarazioni e le notifiche legalmente rilevanti da parte dell'Acquirente in relazione al contratto (ad es. fissazione di scadenze, notifica di difetti, cancellazione o riduzione) devono essere effettuate per iscritto, ovvero in forma scritta o testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano fermi i requisiti formali di legge e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione della parte dichiarante.
(6)    I riferimenti alla validità delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Anche in assenza di tale chiarimento, si applicano pertanto le disposizioni di legge, a meno che non siano direttamente modificate o espressamente escluse nelle presenti CGV.

§ 2 Conclusione del contratto

(1) Le nostre offerte sono soggette a modifiche e non vincolanti. Ciò vale anche nel caso in cui forniamo all'Acquirente cataloghi, documentazione tecnica (ad es. disegni disegni, progetti, calcoli, calcoli, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni dei prodotti o documenti - anche in formato elettronico - sui quali ci riserviamo i diritti di proprietà e di copyright.

(2) L'ordine della merce da parte dell'Acquirente è da considerarsi un'offerta di contratto vincolante e, se non diversamente indicato nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare tale offerta di contratto al momento del suo ricevimento da parte nostra.

(3) L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o con la consegna della merce all'Acquirente.

§ 3 Termine di consegna e ritardo nella consegna

(1) Il termine di consegna sarà concordato individualmente o specificato da noi al momento dell'accettazione dell'ordine.

(2) Qualora non fossimo in grado di rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi a noi non imputabili (mancata disponibilità del servizio), ne informeremo immediatamente l'Acquirente e allo stesso tempo gli comunicheremo il nuovo termine di consegna previsto. Se anche il servizio non è disponibile entro il nuovo termine di consegna, siamo autorizzati a recedere dal contratto in tutto o in parte; rimborseremo immediatamente il corrispettivo già pagato dall'acquirente. Un caso di indisponibilità della prestazione in questo senso è in particolare la consegna non tempestiva da parte del nostro fornitore se abbiamo concluso un'operazione di copertura congruente, né noi né il nostro fornitore siamo colpevoli o non siamo obbligati a procurare in singoli casi.

(3) Il verificarsi di un nostro ritardo nella consegna sarà determinato in base alle disposizioni di legge. In ogni caso, tuttavia, è necessario un sollecito da parte dell'Acquirente. Se siamo in ritardo nella consegna, l'Acquirente può richiedere un risarcimento forfettario per i danni causati dal ritardo. Il risarcimento dei danni ammonterà allo 0,5% del prezzo netto (valore della consegna) per ogni settimana di calendario di ritardo, ma non supererà complessivamente il 5% del valore della consegna della merce consegnata in ritardo.Ci riserviamo il diritto di dimostrare che l'Acquirente non ha subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

(4) I diritti dell'Acquirente ai sensi del § 8 delle presenti CGC e i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di adempimento (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza), rimangono inalterati.(ad es. per impossibilità o irragionevolezza dell'esecuzione e/o dell'adempimento successivo), rimarranno inalterati.

§ 4 Consegna, trasferimento del rischio, accettazione, mancata accettazione

(1) La consegna avviene franco magazzino, che è anche il luogo di adempimento per la consegna e per ogni adempimento successivo. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la merce sarà spedita ad altra destinazione (vendita a destinazione). Se non diversamente concordato, siamo autorizzati a stabilire noi stessi il tipo di spedizione (in particolare la compagnia di trasporto, il percorso di spedizione, l'imballaggio).

(2) Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. In caso di vendita con spedizione, tuttavia, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale della merce, nonché il rischio di ritardo, si trasferiscono già al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o all'istituzione altrimenti designata per effettuare la spedizione.Se è stata concordata l'accettazione, questa è determinante per il trasferimento del rischio. Per tutti gli altri aspetti, le disposizioni di legge sui contratti d'opera e di servizi si applicano di conseguenza anche all'accettazione concordata. Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione, questa equivale alla consegna o all'accettazione.

(3) Se l'Acquirente è in ritardo nell'accettazione, se non collabora o se la nostra consegna è ritardata per altri motivi di cui l'Acquirente è responsabile, avremo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni risultanti, comprese le spese aggiuntive (ad esempio, i costi di stoccaggio).spese (ad es. costi di stoccaggio). La prova di un danno maggiore e le nostre pretese legali (in particolare il rimborso delle spese aggiuntive, il risarcimento ragionevole, la cancellazione) rimarranno inalterate; tuttavia, l'importo forfettario sarà compensato da ulteriori pretese monetarie.L'Acquirente ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o solo un danno significativamente inferiore alla somma forfettaria di cui sopra.

§ 5 Prezzi e condizioni di pagamento

(1) Se non diversamente concordato in singoli casi, si applicano i nostri prezzi correnti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, più l'IVA di legge.

(2) In caso di vendita con spedizione (§ 4 comma 1), l'Acquirente dovrà sostenere le spese di trasporto franco magazzino e i costi di un'eventuale assicurazione sul trasporto richiesta dall'Acquirente.Qualora non vengano fatturati i costi di trasporto effettivamente sostenuti nel singolo caso, si riterrà concordato un prezzo forfettario per i costi di trasporto (esclusa l'assicurazione sul trasporto). Eventuali dazi doganali, tasse, imposte e altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente.

(3) Il prezzo di acquisto è esigibile entro 14 giorni dalla fatturazione e dalla consegna o accettazione della merce. Tuttavia, siamo autorizzati in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto commerciale in corso, a effettuare una consegna totale o parziale solo dietro pagamento anticipato. Dichiareremo una riserva corrispondente al più tardi con la conferma d'ordine.

(4) Allo scadere del termine di pagamento di cui sopra, l'Acquirente sarà in mora e gli verranno addebitati gli interessi sul prezzo di acquisto durante il periodo di mora al tasso di interesse di mora applicabile per legge. Ci riserviamo il diritto di richiedere ulteriori danni causati dalla mora. Il nostro diritto nei confronti dei commercianti per gli interessi di mora commerciali (§ 353 HGB) rimane inalterato.

(5) L'Acquirente avrà diritto a compensazioni o a diritti di ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente stabilito o sia incontestato.In caso di vizi della fornitura, i controdiritti dell'Acquirente restano impregiudicati, in particolare ai sensi del § 7 comma 6 frase 2 delle presenti CGV.

(6) Se, dopo la conclusione del contratto, diventa riconoscibile (ad es. Se dopo la stipula del contratto diventa riconoscibile (ad es. tramite l'apertura di una procedura d'insolvenza) che il nostro diritto al prezzo d'acquisto è compromesso dall'incapacità di pagamento dell'Acquirente, abbiamo il diritto di rifiutare l'adempimento in conformità alle disposizioni di legge e, se necessario, dopo aver fissato un termine, di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nel caso di contratti per la produzione di beni non fungibili (prodotti personalizzati), possiamo dichiarare il nostro recesso immediatamente; le disposizioni di legge sulla rinuncia alla fissazione di un termine rimangono inalterate.

§ 6 Riserva di proprietà

(1) Ci riserviamo la proprietà della merce venduta fino al completo pagamento di tutti i nostri crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (crediti garantiti).

(2) La merce soggetta a riserva di proprietà non può essere data in pegno a terzi o ceduta in garanzia fino al completo pagamento dei crediti garantiti.L'Acquirente è tenuto a comunicarci immediatamente per iscritto l'eventuale richiesta di apertura di una procedura di insolvenza o l'accesso di terzi alla merce di nostra proprietà (ad es. pignoramenti).

(3) In caso di comportamento sfavorevole da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto dovuto, siamo autorizzati a recedere dal contratto in conformità alle disposizioni di legge e/o a richiedere la restituzione della merce sulla base della riserva di proprietà.La richiesta di restituzione della merce non comprende allo stesso tempo una dichiarazione di recesso; noi siamoSiamo piuttosto autorizzati a richiedere semplicemente la restituzione della merce e ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto.Se l'Acquirente non paga il prezzo d'acquisto dovuto, possiamo far valere questi diritti solo se abbiamo precedentemente fissato all'Acquirente un termine ragionevole per il pagamento senza successo o se la fissazione di tale termine è superflua ai sensi delle disposizioni di legge.

(4) Fino alla revoca di cui al successivo punto (c), l'Acquirente è autorizzato a rivendere e/o trasformare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito della normale attività commerciale. In questo caso, si applicano inoltre le seguenti disposizioni.

(a) La riserva di proprietà si estenderà ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o combinazioneI prodotti risultanti dalla lavorazione, dalla miscelazione o dalla combinazione delle nostre merci hanno il loro valore pieno e noi siamo considerati il produttore.Se, in caso di lavorazione, miscelazione o combinazione con merci di terzi, il loro diritto di proprietà permane, acquisiamo la comproprietà in proporzione ai valori di fattura delle merci lavorate, miscelate o combinate. Per tutti gli altri aspetti, al prodotto risultante si applica lo stesso principio della merce consegnata con riserva di proprietà.

(b) L'Acquirente ci cede i crediti nei confronti di terzi derivanti dalla rivendita della merce o del prodotto in toto o nella misura della nostra eventuale comproprietà.l'importo della nostra eventuale quota di comproprietà ai sensi del paragrafo precedente a noi come garanzia. Accettiamo la cessione. Gli obblighi dell'Acquirente di cui al paragrafo 2 si applicano anche ai crediti ceduti.

(c) L'Acquirente rimane autorizzato a riscuotere il credito in aggiunta a noi. Ci impegniamo a non riscuotere il credito fintanto che l'Acquirente adempie ai suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non vi è alcuna carenza nella sua capacità di pagamento e non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando un diritto ai sensi del comma 3. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che l'acquirente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, ci fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, ci consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione. In questo caso, avremo anche il diritto di revocare l'autorizzazione dell'Acquirente alla rivendita e alla lavorazione della merce con riserva di proprietà.

(d) Se il valore di realizzo delle garanzie supera i nostri crediti di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente sbloccheremo garanzie di nostra scelta.

§ 7 Rivendicazioni per difetti dell'acquirente

(1) Le disposizioni di legge si applicano ai diritti dell'Acquirente in caso di difetti materiali e di titolo (compresa la consegna errata e breve, nonché il montaggio non corretto o le istruzioni di montaggio difettose), se non diversamente specificato di seguito. In ogni caso, le disposizioni di legge speciali rimangono inalterate in caso di consegna finale della merce non lavorata a un consumatore, anche se il consumatore l'ha ulteriormente lavorata (ricorso del fornitore ai sensi del §§ 478 BGB).I diritti derivanti dal ricorso del fornitore sono esclusi se la merce difettosa è stata ulteriormente lavorata dall'acquirente o da un altro imprenditore, ad esempio tramite l'installazione in un altro prodotto.

(2) La base della nostra responsabilità per i difetti è soprattutto l'accordo raggiunto sulla qualità della merce. Tutte le descrizioni dei prodotti che sono oggetto del singolo contratto o che sono state rese pubbliche da noi (in particolare nei cataloghi o sulla nostra pagina Internet) sono considerate un accordo sulla qualità della merce.

(3) Nel caso in cui la qualità non sia stata concordata, si valuterà in base alle disposizioni di legge se esiste o meno un difetto (§ 434 comma 1 frasi 2 e 3 BGB).Tuttavia, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le dichiarazioni pubbliche rilasciate dal produttore o da altri terzi (ad esempio, dichiarazioni pubblicitarie).

(4) I reclami dell'Acquirente per i difetti presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi legali di ispezione e notifica dei difetti (§§ 377, 381 HGB). Se un difetto si manifesta al momento della consegna, dell'ispezione o in un momento successivo, dobbiamo comunicarlo immediatamente per iscritto. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere denunciati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti non riconoscibili durante l'ispezione entro lo stesso termine dalla scoperta. Se l'Acquirente non effettua un'ispezione adeguata e/o non denuncia i difetti, la nostra responsabilità per i difetti non denunciati o non denunciati in tempo o non denunciati correttamente sarà esclusa in conformità alle disposizioni di legge.

(5) Se l'articolo consegnato è difettoso, possiamo scegliere inizialmente se provvedere all'adempimento successivo eliminando il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un articolo privo di difetti (fornitura sostitutiva). Rimane inalterato il nostro diritto di rifiutare l'adempimento successivo ai sensi delle condizioni di legge.

(6) Siamo autorizzati a subordinare l'adempimento successivo al pagamento del prezzo di acquisto da parte dell'Acquirente. Tuttavia, l'Acquirente ha il diritto di trattenere una parte ragionevole del prezzo di acquisto in proporzione al difetto.

(7) L'Acquirente dovrà concederci il tempo e l'opportunità necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare per consegnare la merce rifiutata a scopo di ispezione.In caso di fornitura sostitutiva, l'Acquirente dovrà restituirci l'articolo difettoso in conformità alle disposizioni di legge.L'adempimento successivo non comprende né la rimozione dell'articolo difettoso né la sua reinstallazione, qualora non fossimo originariamente obbligati a installarlo.

(8) Le spese necessarie per l'ispezione e l'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale e, se del caso, i costi di rimozione e installazione, sono a nostro carico o rimborsate in base alle disposizioni di legge, se effettivamente esiste un difetto. In caso contrario, potremo richiedere all'Acquirente il risarcimento dei costi sostenuti in seguito alla richiesta ingiustificata di eliminare il difetto (in particolare i costi di ispezione e trasporto), a meno che l'assenza di difetto non fosse riconoscibile dall'Acquirente.

(9) In casi urgenti, ad es. in casi urgenti, ad esempio se è messa a repentaglio la sicurezza operativa o per evitare danni sproporzionati, l'Acquirente ha il diritto di eliminare personalmente il difetto e di richiedere a noi il risarcimento delle spese oggettivamente necessarie a tale scopo. L'auto-rimedio deve essere notificato immediatamente, se possibile in anticipo, a noi.

Il diritto all'auto-rimedio non sussiste se avremmo il diritto di rifiutare un adempimento successivo corrispondente ai sensi delle disposizioni di legge.

(10) Se l'adempimento successivo non è andato a buon fine o se un termine ragionevole fissato dall'Acquirente per l'adempimento successivo è scaduto infruttuosamente o se è inapplicabile ai sensi delle disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto di acquisto o ridurre il prezzo di acquisto. In caso di difetti insignificanti, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.

(11) I diritti dell'Acquirente per il risarcimento dei danni o il rimborso delle spese inutili sussistono solo in conformità al § 8, anche in caso di difetti, e sono altrimenti esclusi.

§ 8 Altre responsabilità

(1) Se non diversamente stabilito nelle presenti CGV, comprese le seguenti disposizioni, saremo responsabili per

violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali in conformità alle disposizioni di legge.

(2) In caso di dolo e colpa grave rispondiamo dei danni, indipendentemente dalla motivazione giuridica, nell'ambito della responsabilità per colpa. In caso di semplice negligenza, rispondiamo, a condizione di un livello di responsabilità più blando in base alle disposizioni di legge (ad esempio per la cura dei propri affari), soltanto

(a) per i danni derivanti da lesioni alla vita, al corpo o alla salute,

(b) per danni derivanti dalla violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale sostanziale (obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto il partner contrattuale fa regolarmente affidamento e può fare affidamento).(b) per i danni derivanti da una violazione non trascurabile di un obbligo contrattuale sostanziale (un obbligo il cui adempimento è essenziale per la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto la parte contraente fa regolarmente affidamento e può fare affidamento); in questo caso, tuttavia, la nostra responsabilità è limitata al risarcimento dei danni prevedibili e tipicamente verificatisi.

(3) Le limitazioni di responsabilità di cui al paragrafo 2 si applicano anche in caso di violazioni di obblighi da parte o a favore di persone di cui siamo responsabili in base alle disposizioni di legge. Non si applicano nel caso in cui abbiamo occultato fraudolentemente un difetto o abbiamo assunto una garanzia per la qualità della merce e per i diritti dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

(4) L'Acquirente può recedere o annullare il contratto a causa di una violazione degli obblighi che non consiste in un difetto solo se siamo responsabili della violazione degli obblighi.È escluso il libero diritto di recesso dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 651, 649 BGB). In caso contrario, si applicano i requisiti di legge e le conseguenze legali.

§ 9 Termine di prescrizione

(1) In deroga al § 438 comma 1 n. 3 BGB, il termine generale di prescrizione per i diritti derivanti da difetti materiali e da vizi del titolo è di un anno dalla consegna. Se è stata concordata l'accettazione, il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.

(2) Tuttavia, se la merce è un edificio o un oggetto che è stato utilizzato per un edificio secondo il suo uso abituale e ne ha causato il difetto (difetto di costruzione), il termine di prescrizione decorre dall'accettazione.Se il vizio è stato riscontrato (materiale da costruzione), il termine di prescrizione è di 5 anni dalla consegna, in conformità alle disposizioni di legge (§ 438 comma 1 n. 2 BGB).Restano altresì impregiudicate le altre disposizioni di legge speciali sulla prescrizione (in particolare il § 438 comma 1 n. 1, comma 3, i §§ 444, 445b BGB).

(3) I suddetti termini di prescrizione della legge sulla vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell'Acquirente che si basano su un difetto della merce,a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione legale (§§ 195, 199 BGB) non comporti un termine di prescrizione più breve nei singoli casi.Tuttavia, le richieste di risarcimento danni dell'Acquirente ai sensi del § 8, comma 2, frase 1 e frase 2, lettera a), nonché ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, si prescrivono esclusivamente in base ai termini di prescrizione previsti dalla legge.

§ 10 Scelta della legge e foro competente

(1) Le presenti CGV e il rapporto contrattuale tra noi e l'Acquirente sono disciplinati dal diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto internazionale uniforme, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.

(2) Se l'acquirente è un commerciante ai sensi del Codice commerciale tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente esclusivo - anche internazionale - per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la nostra sede legale a Renchen (foro di Offenburg).Lo stesso vale se l'acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. Tuttavia, in tutti i casi siamo autorizzati ad agire anche presso il luogo di adempimento dell'obbligo di consegna ai sensi delle presenti CGC o di un accordo individuale prevalente o presso il foro competente generale dell'acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare per quanto riguarda la giurisdizione esclusiva.